Con
la prossima apertura della stagione venatoria è bene ripassare alcuni
concetti basilari per non incorrere in spiacevoli verbali e/o
sanzioni.... in questo ci può tornare utile questo piccolo promemoria
“Quasi tutto quello che dovete sapere sulla caccia….”
estrapolato dall’attuale Legge dello Stato n°. 157/92.Definizione di attività venatoria: Molti credono che per attività venatoria si intenda esclusivamente l'atto dell'esplosione del colpo di fucile. Niente di più inesatto: la legge sulla caccia dice che "E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla". Quindi un cacciatore esercita la caccia anche se con il fucile in spalla, aperto e scarico. Le distanze da case, stalle, fabbriche, garages, magazzini, ecc.: E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, ed e' altresì vietato sparare ad una distanza inferiore ai 150 metri nella direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, macchine agricole, ferrovie e strade, funivie, filovie. Sanzione amministrativa di €. 206,60. Le distanze da strade e linee ferroviarie: E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade ponderali ed interponderali. Quindi qualsiasi strada, anche quelle comunali non asfaltate, ha una fascia di rispetto in entrambi i lati di 50 metri. Le distanze dai trattori e macchine agricole in funzione: E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da macchine agricole in funzione (trattori, trattori con carri o aratri o fresatrici o trainanti altri mezzi agricoli, mietitrebbiatrici, ecc.) Sanzione amministrativa di €. 206,60. Il trasporto di armi: E' vietato il trasporto all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove e' vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia. Pertanto e' vietato trasportare il fucile anche in bicicletta, o portare il fucile in spalla a meno di 100 metri dalle case e 50 dalle strade se non scarico e dentro al fodero. Sanzione amministrativa di €. 206,60 e possibilità di ritiro della licenza di caccia. Luoghi di divieto di caccia: Giardini Privati (Sanzione amministrativa di €. 206,60) Giardini Pubblici (Ammenda da €. 464,80 a €. 1.549,40 e arresto fino a 6 mesi) Parchi Naturali (Ammenda da €. 464,80 a €. 1.549,40 e arresto fino a 6 mesi) Parchi Archeologici (Sanzione amministrativa di €. 206,60) Terreni Adibiti Ad Attività Sportive (Ammenda da €. 464,80 a €. 1.549,40 e arresto fino a 6 mesi). Riserve Naturali (Ammenda da €. 464,80 a €. 1.549,40 e arresto fino a 6 mesi) Oasi Naturali (Ammenda da €. 464,80 a €. 1.549,40 e arresto fino a 6 mesi) Zone di Ripopolamento E Cattura (Ammenda da €. 464,80 a €. 1.549,40 e arresto fino a 6 mesi) Foreste Demaniali (Sanzione amministrativa di €. 206,60) Centri Di Riproduzione Fauna Selvatica (Ammenda da €. 464,80 a €. 1.549,40 e arresto fino a 6 mesi) Opere Di Difesa Dello Stato (Sanzione amministrativa di €. 206,60) Beni Monumentali Se gabellati (Sanzione amministrativa di €. 206,60) Aie E Corti (Sanzione amministrativa di €. 206,60) Divieto di caccia sui terreni coltivati: L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante (con il cane o da capanno temporaneo) sui terreni in attualità di coltivazione. Sono da considerarsi terreni in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme: frumento, avena, miglio, girasole, ecc. i frutteti specializzati: pescheti, pereti, meleti, kiwueti, noceti, ciliegieti. i vigneti e gli uliveti fino alla data dei raccolto. i terreni coltivati a soia, mais e riso fino alla data del raccolto Sanzione amministrativa di €. 206,60. Divieto di caccia nei fondi chiusi: L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica di altezza non inferiore a 1,20 metri. Di tali fondi vanno informati gli uffici caccia provinciali. Sanzione amministrativa di €. 206,60. |