giovedì 23 ottobre 2014

Rispondi Nuovo Codice della Strada e .... Omissione di Soccorso !!!!

La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha modificato il Codice della Strada introducendo un obbligo di soccorso per gli animali feriti in caso di incidente stradale e all’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) è stato aggiunto il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Oggi, dunque, sussiste per legge un obbligo di fermarsi per prestare soccorso a un animale dopo un incidente stradale e l’omissione è chiaramente sanzionata.
Chi assiste a scene diverse, e cioè un soggetto che pur trovandosi nelle condizioni indicate dalla norma sopra riportata non opera il soccorso stabilito all’animale ferito, può rilevare il numero della targa del veicolo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del mezzo e della persona e segnalare tali dati ad un organo di polizia (preferibilmente Polizia Stradale, Polizia Municipale o Polizia Provinciale) per l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. Oltre, naturalmente, ad adoperarsi a sua volta per soccorrere l’animale.
Altre novità riguardano il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute che a seguito di un Decreto Ministeriale ad hoc potrà essere considerato "stato di necessità" (il Decreto stabilirà quali saranno i casi ritenuti validi ai fini dello stato di necessità). Questo significa che anche i privati potranno “infrangere le normali regole del codice della strada” prestando sempre la massima attenzione durante il trasferimento d'urgenza dell'animale verso una clinica specialistica (sino ad oggi era possibile solo nel caso di soccorso a persone) e in caso di contravvenzione sarà sufficiente produrre una certificazione specifica per vedersi annullare il verbale (le modalità saranno sempre stabilite dal Decreto).

Alcuni consigli pratici su cosa fare in presenza di animale ferito e non solo .......


Cane e/o Gatto ferito
Avvicinarlo sempre, se le condizioni lo permettono, con grande cautela e calma. In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, ce ne dovrebbe essere uno per ogni canile pubblico, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale se l'animale non è di proprietà (in questo caso l'affidatario dovrà rivolgersi al suo medico veterinario). I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell'animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile per omissione di pubblico servizio.
Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall'articolo 18 del Codice Deontologico della categoria: "Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza".
Specifiche locali
Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in Veneto attraverso la figura del "cinovigile", a livello comunale.

Animale Selvatico in difficoltà
La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e questa funzione è esercitata anche tramite le Regioni-Province Autonome e le Province. Sono queste ultime che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell'attività di terzi, per il recupero di questi animali. Quindi, nel caso in cui si trovi un animale selvatico in difficoltà, contattare la Polizia Provinciale competente per territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515, che vi metterà in contatto con la stazione del Corpo Forestale più vicina al luogo di ritrovamento.
Per soccorsi in situazioni particolari:
- (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
- in mare chiamare la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura.
- animale selvatico considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia, chiamare il Servizio Veterinario Azienda USL.

L'abbandono
L'abbandono di animali è un reato! Chi abbandona un animale commette un reato (in base alla Legge 189/04 che ha riformato l'articolo 727, prima parte del Codice penale) punito con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda sino a € 10.000. Se si assiste a un caso di abbandono denunciare alle autorità giudiziarie (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie Locali) i colpevoli di tali atti raccogliendo tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili (numero di targa, etc..). Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni.

Animale domestico in difficoltà
Valgono le indicazioni fornite per il Selvatico.
Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero 115.

Animale maltrattato
Raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di polizia (Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri-112, Polizia di Stato-113, Guardia di Finanza-117, Polizie locali - Municipali-Provinciali - chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del Codice penale come introdotti dalla Legge 189/04. Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l'intervento urgente anche solo telefonicamente che deve essere accompagnato da un atto di sequestro dell'animale e conseguente confisca sottraendolo così definitivamente al maltrattatore, ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice penale.

Cane vagante (non ferito)
Avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, evitando gesti troppo diretti e/o rapidi, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio (generalmente posto interno coscia destra o interno orecchio destro - potrebbe avere solo il microchip rilevabile solo da un lettore in dotazione a Servizio Veterinario Azienda USL e, talvolta, a veterinari liberi professionisti, Polizie locali).
In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la legge nazionale n.281/91 sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell'eventuale abbandono.
Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza - pubblica o privata convenzionata - competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.
Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa. Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto dell'esplicita volontà della persona che l'ha trovato, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento.
Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (tel.113) o, per le strade urbane, la Polizia locale presso il centralino del Comune o della Provincia.

Gatto vagante (non ferito)
L'iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante, ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia effettivamente vagante/smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina semplicemente a passeggio. Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha obbligo di iscrizione all'anagrafe e quindi non deve avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i gatti che hanno il "Passaporto europeo per animali domestici" devono avere obbligatoriamente un microchip.

Le Associazioni
Non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie. Alcune di esse hanno in alcune zone Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento. Il contatto con loro è sempre consigliato.4